Invalidità del bilancio: vizi, impugnazione e rimedi

1. Introduzione: perché l'invalidità del bilancio è un tema centrale

L'invalidità del bilancio di esercizio è una delle questioni più delicate del diritto societario italiano. La deliberazione assembleare che approva un bilancio non chiaro, non veritiero o non corretto può essere dichiarata nulla, con conseguenze rilevanti per amministratori, sindaci, revisori e per la stessa società: obbligo di rifare il bilancio, responsabilità risarcitorie, riflessi penali e tributari.

Per lungo tempo il bilancio è stato considerato un mero strumento di rendicontazione interna, destinato a regolare il rapporto tra amministratori e soci. L'evoluzione dell'economia moderna ha ribaltato questa impostazione: oggi il bilancio è il principale veicolo di comunicazione economico-finanziaria dell'impresa verso il mercato, una vera e propria infrastruttura informativa sulla quale si fondano le decisioni di creditori, banche, investitori, fornitori, dipendenti e Autorità di vigilanza.

Questa guida esamina in modo sistematico la disciplina dell'invalidità del bilancio: il quadro normativo (artt. 2423, 2377, 2379 e 2434-bis c.c.), la svolta della Cassazione a Sezioni Unite n. 27/2000, il principio di materialità dell'errore, le fattispecie tipiche di vizio (sopravvalutazione dell'attivo, sottostima del passivo, omissioni informative) e i profili processuali dell'impugnazione, alla luce della giurisprudenza più recente e della prassi contabile (OIC e ISA Italia).

2. La funzione informativa del bilancio di esercizio

2.1 I destinatari dell'informazione societaria

Il bilancio di esercizio rende conoscibile all'esterno la consistenza del patrimonio, la struttura finanziaria, il risultato economico, la capacità di produrre reddito e il livello di rischio dell'attività esercitata. I destinatari di questa informazione non sono soltanto i soci: sono i creditori sociali, gli istituti di credito che valutano il merito creditizio, gli investitori, i fornitori, i dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Da questa pluralità di destinatari discende una conseguenza decisiva: l'informazione contenuta nel bilancio costituisce un bene giuridico autonomo, meritevole di tutela in sé. L'interesse protetto dall'ordinamento non coincide con il solo interesse patrimoniale del socio, ma si estende alla corretta formazione del processo informativo sul quale si fondano le decisioni economiche di una pluralità di soggetti.

2.2 Il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view)

L'evoluzione italiana si inserisce in un percorso europeo culminato nell'affermazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view), introdotto dalla IV Direttiva CEE n. 78/660 e oggi consacrato dalla Direttiva 2013/34/UE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 139/2015. Il bilancio non deve limitarsi alla regolarità formale: deve consentire al lettore di comprendere la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

3. Il quadro normativo: l'art. 2423 c.c. e i principi di redazione

3.1 La clausola generale dell'art. 2423 c.c.

L'art. 2423 c.c. è la norma cardine dell'intera disciplina. Stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, e che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La disposizione contiene tre principi cardine — chiarezza, verità e correttezza — che non operano in modo indipendente ma costituiscono un sistema unitario finalizzato ad assicurare l'affidabilità dell'informazione societaria. La violazione di uno di essi si riflette normalmente anche sugli altri.

3.2 Chiarezza, verità e correttezza: il contenuto dei tre principi

        Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile ai destinatari. Non basta l'intelligibilità linguistica: il documento deve essere strutturato in modo da consentire la comprensione della reale situazione aziendale. Un bilancio può contenere dati numericamente esatti e risultare comunque non chiaro, ad esempio per informazioni incomplete, aggregazioni improprie o assenza di spiegazioni in nota integrativa.

        Verità: non va intesa in senso assoluto, perché il bilancio contiene inevitabilmente stime e valutazioni. La verità richiesta dall'ordinamento consiste nella corretta rappresentazione della realtà economica secondo criteri tecnici ragionevoli e conformi ai principi contabili applicabili.

        Correttezza: impone che le valutazioni siano effettuate secondo criteri tecnicamente appropriati e coerenti con la disciplina normativa e contabile; è il ponte tra la rappresentazione contabile e la metodologia utilizzata per ottenerla.

Completano il quadro l'art. 2423-bis c.c. (principi di redazione: prudenza, prospettiva di continuità aziendale, competenza, rilevazione sostanziale dell'operazione) e l'art. 2423-ter c.c. sulla struttura degli schemi. Il comma sulla rilevanza, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 (art. 2423, co. 4, c.c.), consente di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta: è il riconoscimento normativo del principio di materialità.

4. L'invalidità della delibera di approvazione: nullità, annullabilità e art. 2434-bis c.c.

4.1 Annullabilità ex art. 2377 c.c.

La deliberazione di approvazione del bilancio adottata in violazione di norme procedimentali (vizi di convocazione, di informazione pre-assembleare, di voto) è annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. L'impugnazione spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentino le soglie di capitale previste dalla norma, oltre che ad amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale, entro novanta giorni.

4.2 Nullità ex art. 2379 c.c. per illiceità dell'oggetto

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la delibera che approva un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza è nulla per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., poiché le norme sul bilancio sono imperative e dettate a tutela di interessi che trascendono quelli del singolo socio: l'interesse dei soci a essere informati sull'andamento della gestione e l'affidamento di tutti i terzi che entrano in rapporto con la società.

Proprio per la natura indisponibile degli interessi protetti, la giurisprudenza di legittimità esclude che la controversia sull'impugnazione del bilancio per difetto di verità, chiarezza e correttezza possa essere devoluta ad arbitri: la materia non è compromettibile.

4.3 I limiti dell'art. 2434-bis c.c.: stabilità contro tutela

L'esigenza di certezza dei rapporti societari ha indotto il legislatore della riforma del 2003 a introdurre l'art. 2434-bis c.c., che pone due limiti fondamentali all'impugnazione:

        Limite temporale: le azioni di annullamento (art. 2377) e di nullità (art. 2379) non possono più essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Si tratta di un termine di decadenza ulteriore rispetto a quelli ordinari.

        Limite di legittimazione: se il revisore legale (o la società di revisione) ha emesso un giudizio privo di rilievi, la legittimazione a impugnare per vizi di contenuto spetta soltanto a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La restrizione della legittimazione riguarda i soli soci e non gli altri soggetti legittimati (amministratori, sindaci), e concerne l'azione di nullità per vizi di contenuto del bilancio, non quella di annullamento per vizi procedimentali.

4.4 Gli effetti della declaratoria di invalidità

L'art. 2434-bis, co. 3, c.c. stabilisce che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa. La Cassazione (ord. 24 maggio 2023, n. 14338) ne ha tratto un corollario pratico importante: il socio che ha impugnato un bilancio non è tenuto a impugnare anche i bilanci successivi che ne ereditano il vizio, perché gli amministratori dovranno comunque dar conto della declaratoria di invalidità nel primo bilancio utile. La pronuncia di nullità produce inoltre l'obbligo per gli amministratori di redigere un nuovo bilancio emendato dai vizi accertati.

5. La svolta delle Sezioni Unite n. 27/2000 e il principio di materialità dell'errore

5.1 La funzione informativa come bene giuridico tutelato

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 21 febbraio 2000, n. 27 rappresenta il punto di svolta dell'intera materia. La Corte ha individuato nella funzione informativa del bilancio il bene giuridico effettivamente tutelato dall'ordinamento: il bilancio non disciplina soltanto i rapporti interni tra società e soci, ma assolve una funzione informativa rivolta a una pluralità di soggetti, tra cui creditori, investitori e terzi.

Da questa impostazione discende una conseguenza fondamentale: la violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza non rileva soltanto quando incide sul risultato economico o sul patrimonio netto. La lesione può derivare anche dall'omissione di informazioni che impediscano al destinatario del bilancio di comprendere la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Il principio di chiarezza acquista così valore autonomo, non subordinato né strumentale rispetto a verità e correttezza.

5.2 Non ogni errore invalida il bilancio: la soglia di rilevanza

L'affermazione dei principi di verità e chiarezza non significa che qualsiasi inesattezza renda invalida la delibera di approvazione. Il bilancio è un documento complesso, fondato anche su stime, apprezzamenti discrezionali e previsioni: margini fisiologici di approssimazione sono una caratteristica strutturale del sistema contabile.

Il giudizio di invalidità non può quindi fondarsi sulla mera individuazione di un errore: occorre verificare se l'errore sia concretamente idoneo a compromettere la funzione informativa del documento. La giurisprudenza ha così ritenuto non invalidanti gli errori meramente formali, le inesattezze prive di effetti apprezzabili sulla rappresentazione della situazione aziendale e gli scostamenti quantitativi incapaci di modificare il giudizio complessivo sul patrimonio, sulla situazione finanziaria o sul risultato economico. L'indagine va svolta caso per caso: non esistono soglie quantitative predeterminate.

5.3 Errori quantitativi ed errori qualitativi

Gli errori quantitativi incidono direttamente sulle grandezze economiche e patrimoniali; gli errori qualitativi riguardano la completezza e l'adeguatezza dell'informazione. La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2000 ha riconosciuto che anche omissioni prive di effetti numerici possono compromettere la funzione informativa del bilancio, con gravità talora superiore a quella di errori puramente quantitativi: si pensi alle omissioni su continuità aziendale, parti correlate, rapporti infragruppo, conflitti di interesse e rischi finanziari.

Il criterio-guida elaborato dalla giurisprudenza è quello della concreta alterazione dell'informazione: l'interprete deve chiedersi se il lettore del bilancio avrebbe formulato un giudizio diverso sulla situazione dell'impresa qualora l'informazione fosse stata rappresentata correttamente.

5.4 La materialità nella prassi contabile: OIC 11, OIC 29 e ISA Italia 320

Il principio di materialità trova riscontro nella prassi contabile e di revisione. L'OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d'esercizio) qualifica la rilevanza come postulato del bilancio: un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione può ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. L'OIC 29 distingue tra errori rilevanti e non rilevanti commessi in esercizi precedenti: i primi si correggono rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto (di regola gli utili portati a nuovo) con rideterminazione dei dati comparativi; i secondi si imputano al conto economico dell'esercizio in cui l'errore è individuato.

Nella revisione legale, il principio ISA Italia 320 utilizza la significatività come criterio per pianificare e valutare l'incidenza degli errori sul bilancio. La nozione elaborata in sede di revisione non è automaticamente trasponibile alla disciplina delle invalidità assembleari, ma offre una chiave interpretativa preziosa: se il bilancio è uno strumento di informazione, la gravità del vizio si misura sulla capacità concreta dell'errore di alterare la rappresentazione della realtà aziendale.

6. Le principali fattispecie di invalidità del bilancio

Il contenzioso in materia di bilancio si concentra su alcune aree ricorrenti: sopravvalutazione dell'attivo, sottostima del passivo, omissioni informative, errata rappresentazione dei rischi, mancata considerazione di fatti sopravvenuti, inadeguata rappresentazione della continuità aziendale. Il denominatore comune è sempre lo stesso: ciò che rileva non è il mero errore tecnico-contabile, ma la sua capacità di alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

6.1 La sopravvalutazione dell'attivo

L'iscrizione nell'attivo di valori superiori a quelli effettivi determina una rappresentazione artificiosamente positiva della situazione patrimoniale: i destinatari del bilancio sono indotti a ritenere esistente una ricchezza che non esiste o non ha il valore attribuito dagli amministratori. Le forme più frequenti sono le seguenti.

Capitalizzazione indebita dei costi

È una delle forme più insidiose: un costo che dovrebbe gravare integralmente sul conto economico viene trasformato in un'attività da ammortizzare negli esercizi successivi, con duplice effetto di incremento dell'attivo patrimoniale e dell'utile di esercizio. Non ogni capitalizzazione è illegittima — l'ordinamento la consente e talvolta la impone — ma il vizio emerge quando vengono capitalizzate spese prive di effettiva utilità pluriennale: costi di consulenza, organizzativi, commerciali, promozionali, di struttura.

Crediti inesigibili e obbligo di svalutazione

Gli amministratori devono valutare la concreta recuperabilità dei crediti alla data di chiusura dell'esercizio. Quando emergono elementi che fanno dubitare dell'integrale recupero — debitore con capitale falcidiato, presupposti per procedure concorsuali, gravi difficoltà finanziarie, insolvenza protratta, contenziosi sull'esigibilità — il bilancio deve recepire la situazione con adeguate svalutazioni. L'omessa svalutazione si traduce in una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale.

Partecipazioni e perdite durevoli di valore

L'iscrizione di partecipazioni a valori superiori a quelli recuperabili è un'area particolarmente sensibile, soprattutto nei gruppi societari, dove la partecipante può mantenere valori elevati nonostante il deterioramento della partecipata. Quando emerge una perdita durevole di valore, il bilancio deve recepirne gli effetti (art. 2426, n. 3, c.c.). Il tema è cruciale per holding e società con partecipazioni rilevanti.

Sopravvalutazione del magazzino

Le rimanenze incidono direttamente sul risultato economico: una sopravvalutazione riduce apparentemente i costi e gonfia l'utile. Le criticità ricorrenti riguardano beni obsoleti, invendibili, deteriorati, prodotti fuori mercato e valorizzazioni non coerenti con la realtà economica. Il magazzino è una delle poste più esposte a manipolazioni, e la giurisprudenza verifica con attenzione la ragionevolezza delle valutazioni.

6.2 La sottostima del passivo

La sottostima del passivo è il contraltare della sopravvalutazione dell'attivo, con effetti economici identici: incremento apparente del patrimonio netto, miglioramento artificiale del risultato, riduzione apparente del rischio d'impresa. Una società gravata da obbligazioni non contabilizzate appare più solida di quanto sia.

Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi rappresentano situazioni in cui l'obbligazione non è certa nell'ammontare o nell'esistenza, ma presenta un grado di probabilità tale da richiedere rappresentazione contabile (OIC 31). L'omessa iscrizione produce una significativa sottostima del passivo. La giurisprudenza di merito — in particolare alcune decisioni del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa — ha chiarito che il sindacato del giudice non verte sull'esattezza matematica delle stime, ma sulla ragionevolezza del procedimento valutativo: se la valutazione è stata effettuata, se sono stati considerati gli elementi rilevanti, se la rappresentazione è coerente con le informazioni disponibili alla chiusura dell'esercizio.

Il contenzioso tributario e i rischi fiscali

Il contenzioso fiscale si colloca in una zona intermedia tra certezza e mera eventualità: la contestazione dell'Amministrazione finanziaria non impone di iscrivere l'intero importo tra i debiti, ma ignorarla del tutto viola chiarezza e correttezza. La prassi contabile distingue tra passività certe (debiti), probabili (fondo rischi), possibili (informativa in nota integrativa) e remote (nessuna rappresentazione). La valutazione richiede un giudizio tecnico fondato su stato del procedimento, consistenza delle contestazioni, elementi probatori, orientamenti giurisprudenziali, probabilità di soccombenza e attendibilità delle difese.

Le passività potenziali non tributarie

Le stesse regole valgono per contenziosi civili, procedimenti arbitrali, controversie lavoristiche, richieste risarcitorie, garanzie prestate a terzi, responsabilità ambientali e contestazioni amministrative. L'ordinamento non pretende che il bilancio anticipi il futuro: pretende che non venga occultata l'esistenza di rischi concretamente apprezzabili.

6.3 Le omissioni informative come autonoma causa di invalidità

L'eredità più significativa delle Sezioni Unite n. 27/2000 è l'attenzione alle omissioni informative: un bilancio può contenere dati numericamente corretti e risultare comunque inidoneo a rappresentare la reale situazione aziendale. La lesione deriva in questi casi non dalla falsità del dato, ma dall'incompletezza dell'informazione.

Accanto ai dati quantitativi (attività, passività, ricavi, costi, patrimonio netto), il bilancio contiene informazioni qualitative che danno significato ai numeri: criteri di valutazione, rischi aziendali, operazioni straordinarie, parti correlate, rapporti infragruppo, eventi successivi alla chiusura, dubbi sulla continuità aziendale. In assenza di tali informazioni il lettore attribuisce ai dati un significato diverso da quello reale.

Il ruolo della nota integrativa

La nota integrativa non ha funzione meramente descrittiva: è parte integrante del sistema informativo del bilancio (art. 2427 c.c.) e rende intelligibili i dati dello stato patrimoniale e del conto economico. La giurisprudenza attribuisce crescente rilievo alle omissioni nella nota integrativa: la mancanza di informazioni richieste dalla legge può rendere impossibile la corretta comprensione della situazione aziendale e compromettere la funzione informativa del documento, con conseguente nullità della delibera di approvazione.

7. Profili processuali e giurisprudenza recente

7.1 L'interesse ad agire del socio

Anche per l'azione di nullità è richiesto un interesse ad agire concreto e attuale. La giurisprudenza esige che il socio impugnante alleghi uno specifico pregiudizio — non necessariamente patrimoniale — derivante dal vizio denunciato: non basta il generico interesse al legittimo svolgimento dell'attività sociale. Sul piano della legittimazione, la Cassazione (sent. n. 1635/2025) ha ribadito che il socio deve possedere la qualità di socio sia al momento dell'impugnazione sia al momento della decisione, salvo che la perdita della qualità sia conseguenza diretta della delibera impugnata.

7.2 Non arbitrabilità e rilevabilità dei vizi

Le controversie sull'impugnazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza non sono compromettibili in arbitri, poiché coinvolgono diritti indisponibili e interessi di terzi estranei al rapporto sociale. Inoltre, la Cassazione (sent. n. 10521/2024) ha chiarito che, nel giudizio di impugnazione riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, la parte può dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità non dedotto inizialmente.

7.3 Il rapporto con i bilanci successivi

Per effetto dell'art. 2434-bis, co. 3, c.c. e dell'interpretazione fornita da Cass. ord. n. 14338/2023, l'impugnazione tempestiva del primo bilancio viziato è sufficiente: gli amministratori dovranno tener conto delle ragioni della declaratoria di invalidità nel bilancio dell'esercizio in cui essa interviene, senza che il socio debba moltiplicare le impugnazioni sui bilanci successivi che ripetono il medesimo vizio.

7.4 Implicazioni operative per amministratori e organi di controllo

        Documentare il procedimento valutativo: stime su crediti, partecipazioni, magazzino e fondi rischi devono fondarsi su elementi concreti e verificabili alla data di chiusura.

        Presidiare la nota integrativa: l'omissione di informazioni su continuità, parti correlate e rischi rilevanti è oggi una delle prime cause di impugnazione.

        Valutare la materialità: errori rilevanti di esercizi precedenti vanno corretti secondo OIC 29, con trasparenza informativa sulla correzione.

        Considerare i termini: l'impugnazione è preclusa dopo l'approvazione del bilancio successivo; chi intende agire deve muoversi tempestivamente.

8. Domande frequenti (FAQ)

Quando è nulla la delibera di approvazione del bilancio?

Quando il bilancio viola i principi di chiarezza, verità e correttezza dell'art. 2423 c.c. in modo concretamente idoneo ad alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. La nullità discende dall'illiceità dell'oggetto ex art. 2379 c.c., trattandosi di norme imperative poste a tutela anche dei terzi.

Entro quando si può impugnare il bilancio?

Oltre ai termini ordinari degli artt. 2377 e 2379 c.c., l'art. 2434-bis c.c. preclude ogni impugnazione dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Se il revisore ha emesso giudizio senza rilievi, la nullità per vizi di contenuto può essere fatta valere solo da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Ogni errore contabile rende invalido il bilancio?

No. Sono invalidanti solo gli errori 'materiali', cioè idonei a influenzare le decisioni economiche dei destinatari del bilancio. Errori formali, inesattezze marginali e scostamenti irrilevanti non compromettono la validità della delibera.

Un bilancio con numeri esatti può essere comunque invalido?

Sì. Dopo le Sezioni Unite n. 27/2000, anche le omissioni informative — su continuità aziendale, parti correlate, rischi rilevanti, contenuto obbligatorio della nota integrativa — possono determinare la nullità della delibera, perché ledono la funzione informativa del documento.

Chi ha impugnato un bilancio deve impugnare anche i successivi?

No. Secondo Cass. ord. n. 14338/2023, gli amministratori devono dar conto delle ragioni dell'invalidità dichiarata nel bilancio dell'esercizio in cui interviene la pronuncia (art. 2434-bis, co. 3, c.c.); non è necessario impugnare i bilanci successivi affetti dal medesimo vizio.

La lite sul bilancio può essere decisa da arbitri?

No. Le controversie sulla validità del bilancio per violazione di chiarezza, verità e correttezza riguardano diritti indisponibili e non sono compromettibili in arbitri secondo la giurisprudenza di legittimità.

9. Conclusioni

La disciplina dell'invalidità del bilancio di esercizio si è progressivamente allontanata da una concezione formalistica: il centro dell'indagine non è più la mera violazione della regola contabile, ma la concreta idoneità dell'errore a compromettere la funzione informativa del documento. Il principio di materialità rappresenta oggi il punto di incontro tra diritto societario, tecnica contabile, revisione legale e tutela dell'affidamento del mercato.

Per amministratori, sindaci e professionisti la lezione operativa è chiara: la validità del bilancio si difende a monte, con procedimenti valutativi documentati e ragionevoli, con una nota integrativa completa e con la corretta rappresentazione dei rischi. Per i soci e i terzi, l'impugnazione resta uno strumento di tutela effettivo, ma soggetto a termini stringenti e a un vaglio sostanziale di rilevanza del vizio che impone un'attenta valutazione preventiva della strategia processuale.

Fonti normative, giurisprudenziali e di prassi

Normativa

        Codice civile, artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2426, 2427, 2377, 2379, 2434-bis.

        Direttiva 2013/34/UE e D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (principio di rilevanza e true and fair view).

Giurisprudenza

        Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27 (funzione informativa del bilancio e autonomia del principio di chiarezza).

        Cass., ord. 24 maggio 2023, n. 14338 (non necessità di impugnare i bilanci successivi).

        Cass., n. 10521/2024 (deducibilità del vizio di nullità in sede di riassunzione).

        Cass., n. 1635/2025 (legittimazione del socio: possesso della qualità al momento dell'impugnazione e della decisione).

        Giurisprudenza di merito: Trib. Milano, sez. impresa, su fondi rischi e ragionevolezza del procedimento valutativo.

Prassi contabile e di revisione

        OIC 11 — Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (postulato della rilevanza).

        OIC 29 — Correzione di errori rilevanti e non rilevanti di esercizi precedenti.

        OIC 31 — Fondi per rischi e oneri.

        ISA Italia 320 — Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.