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Influenzer, youtuber ed altri content creator: arriva la circolare INPS per l’obbligo contributivo

La presente scheda analizza la Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025, focalizzata sui profili previdenziali dell’attività dei content creator. Il documento fornisce chiarimenti sui criteri generali per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a coloro che creano contenuti su piattaforme digitali e sui conseguenti obblighi contributivi.

La circolare definisce, quindi, l’attività di creazione di contenuti digitali come l’elaborazione di testi scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta, resi disponibili tramite piattaforme digitali di connessione sociale. Tale attività si caratterizza per la creatività, la produzione di contenuti mediatici “virtuali” e la loro diffusione online. Pertanto, i content creator possono svolgere questa attività a livello amatoriale o con l’obiettivo di generare reddito. Rientrano, così, nella più ampia categoria dei lavoratori delle piattaforme digitali.

  • Non sempre l’attività è svolta a fronte di specifiche richieste di servizi e pagamento diretto.
  • La valorizzazione economica può avvenire tramite pagamenti diretti, inserimento di pubblicità, sponsorizzazioni o vendita di merchandise online.
  • La remunerazione può provenire direttamente dalla piattaforma (basata su visualizzazioni o accordi individuali), dai sostenitori tramite la piattaforma, o tramite sponsorizzazioni e vendite dirette.
  • È caratteristica la potenziale compresenza di un rapporto trilaterale o quadrilaterale che coinvolge il content creator, l’azienda (brand) e eventuali agenzie di intermediazione (media agency o talent agency).

La circolare cita diverse figure rientranti nella categoria dei content creator, quali:

  • Influencer: Soggetto popolare con credito nella comunità online, idoneo a orientare opinioni e gusti, prevalentemente tramite la promozione di beni o servizi.
  • Youtuber: Crea e condivide video non in diretta sulla piattaforma YouTube, traendo ricavi dalle visualizzazioni o dagli abbonamenti al canale.
  • Streamer: Trasmette contenuti online in diretta (live stream) o tramite video preregistrati.
  • Podcaster, Instagrammer, Tiktoker, Blogger, Vlogger: Ulteriori professionalità definite dal mezzo di diffusione utilizzato.
  • Pro gamer/Cyber atleta: Professionista impegnato nelle competizioni di eSport.

L’inquadramento previdenziale dipende dalle modalità concrete di svolgimento dell’attività, dal contenuto della prestazione, dal modello organizzativo adottato e dalle modalità di erogazione/percezione dei compensi.

  • Qualora prevalgano gli elementi organizzativi sui quelli personali (utilizzo prevalente di mezzi di produzione), come nella vendita di video o gestione di banner pubblicitari, l’attività rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) e alla Gestione Speciale Autonoma degli Esercenti Attività Commerciali. Ciò si applica anche alle attività con codice ATECO 73.11.02 (“Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”) se organizzate in forma di impresa e, in generale, ai redditi d’impresa generati anche tramite il caricamento di contenuti (es. youtuber, twitcher).
  • Se l’attività presenta caratteristiche di prestazione di servizi tramite lavoro autonomo (senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, prevalenza di attività personale e intellettuale, al di fuori dell’esercizio di impresa), si applica l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ciò vale per:
    • Lavoro autonomo abituale (anche non esclusivo). La presenza di partita IVA con codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, la dichiarazione abituale di redditi, la fatturazione e l’iscrizione ad associazioni di categoria sono elementi da valutare.
    • Lavoro autonomo occasionale con reddito annuo superiore a 5.000,00 euro.
  • I compensi percepiti rientrano, salvo specifiche disposizioni, nell’articolo 53, comma 1 del TUIR (redditi da lavoro autonomo) se l’attività è esercitata abitualmente, inclusa quella che sfrutta l’immagine del professionista.
  • Sorge l’obbligo assicurativo al FPLS qualora l’attività presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, anche se svolta per finalità commerciali, promozionali o informative.
  • È necessario che la prestazione sia riconducibile alle categorie professionali assicurabili al FPLS (ai sensi del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947 e del D.M. 15 marzo 2005) e vi sia un committente/datore di lavoro, indipendentemente dal suo settore di attività.
  • Anche i content creator sono considerati lavoratori dello spettacolo e devono essere assicurati al FPLS se, su base contrattuale con un committente (brand o agenzia), svolgono attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, e tale attività è riconducibile alle categorie tabellate (es. attore di audiovisivi, regista, indossatori, fotomodelli). Ciò vale indipendentemente dalla forma contrattuale e dal grado di autonomia.
  • Nello schema contrattuale con agenzie (media/talent), il soggetto tenuto agli adempimenti contributivi è chi effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con il content creator.
  • Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore per i compensi derivanti dalla cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine, esclusi dall’imponibile contributivo entro il 40% dell’importo complessivo percepito, a determinate condizioni.
  • Attività di Digital Marketing: La diffusione su blog, vlog e social network di contenuti (foto, video, commenti) da parte di blogger e influencer a sostegno di brand, con finalità pubblicitaria, è assimilabile a prodotti pubblicitari tradizionali. Se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali percependo compensi da un committente, quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi al FPLS se l’attività svolta rientra tra quelle tabellate (attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, ecc.), indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro.
  • Esclusioni dall’obbligo FPLS: Non tutti i contenuti creati dai content creator sono assoggettabili al FPLS. Sono esclusi, ad esempio, i contenuti creati al solo fine di aumentare la visibilità personale senza finalità pubblicitaria o promozionale (foto/video personali), o attività accessorie e strumentali al digital marketing che non configurano attività tabellate. Sono altresì escluse le attività di endorsement (semplice abbinamento tra notorietà e prodotto/servizio) e le mere inserzioni pubblicitarie all’interno di contenuti personali senza attività artistica da parte del creator. In questi casi, resta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata se sussistono i requisiti.
  • Si richiama la disciplina per le attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale (art. 2, co. 2-bis, lett. b del D.lgs. n. 182/1997), che prevede l’obbligo di versamento al FPLS per attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o audiovisivi, nonché di altri eventi organizzati da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività educative collegate allo svolgimento di attività artistiche/tecniche proprie della categoria professionale.

Possono svolgere un ruolo di mediazione (coadiuvando il brand nella scelta del content creator) o di assistenza al talent (gestione degli affari). In base agli accordi contrattuali, possono intervenire diverse configurazioni nel rapporto tra brand, content creator e agenzia. Spesso l’agenzia reperisce il content creator, gli conferisce l’incarico, gestisce i rapporti con il brand, pattuisce il compenso e riscuote i pagamenti, per poi corrispondere la quota al creator. In alcuni casi, l’agenzia di comunicazione può anche assumere direttamente i content creator come dipendenti/collaboratori.

  • Articolo 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale).
  • Articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (collaborazione eterorganizzata).
  • Articolo 55 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 53, comma 1 del TUIR (redditi da lavoro autonomo).
  • Articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Gestione Separata).
  • Articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (lavoro autonomo occasionale).
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (assicurazione obbligatoria FPLS).
  • Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 15 marzo 2005 (aggiornamento categorie FPLS).
  • Articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (norme su comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni).
  • Articolo 43, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (agevolazione contributiva per cessione diritti d’autore e immagine nel FPLS).
  • Circolare ENPALS n. 1 del 15 gennaio 2004.
  • Messaggio INPS n. 19435 del 28 novembre 2013.
  • Articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (categorie professionali FPLS).
  • Lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (attività promozionali mediante piattaforma digitale e FPLS).
  • Circolare INPS n. 155 del 20 ottobre 2021.
  • Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (lavoro sportivo).
  • Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023.
  • Circolare INPS n. 154 del 3 dicembre 2014.
  • Circolare ENPALS n. 15 dell’8 agosto 2008.
  • Messaggio INPS n. 1612 del 19 aprile 2019.
  • Messaggio ENPALS n. 3 del 25 giugno 2009.
  • Delibera AGCOM 7/24/CONS.
  • Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso Internet.
  • Sentenza Cass. n. 16253/2018 (definizione di spettacolo).
  • Sentenza n. 219/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte (attività di influencer e art. 53 TUIR).
  • Interpello del Ministero del Lavoro n. 30 del 20 marzo 2009.

In conclusione, la Circolare INPS n. 44/2025 fornisce un quadro dettagliato e complesso degli obblighi previdenziali per i content creator. La qualificazione dell’attività (autonoma, d’impresa, artistica/spettacolare) è cruciale per determinare la gestione previdenziale di riferimento (Gestione Separata, Gestione Speciale Autonoma Esercenti Attività Commerciali o FPLS). La natura del contenuto creato (personale vs. pubblicitario/promozionale) e le modalità di svolgimento della prestazione sono elementi chiave per l’inquadramento. È fondamentale, quindi, che i content creator e i committenti analizzino attentamente le specifiche circostanze di ogni attività per adempiere correttamente agli obblighi contributivi.

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