Stampa libri contabili 2015: termine ultimo 30 dicembre 2016

Entro la fine dell’anno i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare devono provvedere alla stampa dei libri contabili.

 

Ai sensi della normativa vigente, i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

Per quanto riguarda l’esercizio 2015, per la stragrande maggioranza dei contribuenti titolari di partita IVA, il termine di riferimento è il 30 settembre, di conseguenza la stampa dei libri contabili 2015 dovrà avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2016.

È opportuno ricordare che la bollatura preventiva dei registri fiscali è ormai una facoltà poiché abolita dal 2002, pertanto la stampa avverrà su carta “libera”.

Di seguito si farà riferimento ai libri contabili da stampare e alle particolarità di ognuno.

La stampa dei registri IVA (registro delle fatture di acquisto, registro delle fatture di vendita e registro dei corrispettivi) prevede la numerazione progressiva delle pagine con indicazione dell’anno di riferimento (es. per il registro Iva Acquisti si avranno le pagine 1/2015, 2/2015 ecc.).

Medesimo trattamento per i registri IVA Vendite, Corrispettivi ed eventuali Registri Riepilogativi.

 

Come anticipato, la stampa dei registri IVA non necessita di vidimazione preventiva, tantomeno di imposta di bollo.
Regole simili per il libro giornale ed il libro inventari: la stampa va effettuata senza abrasioni, righe in bianco e le pagine devono seguire una numerazione progressiva con l’anno di riferimento.

Diversamente dai registri IVA, essi sono soggetti a imposta di bollo a seconda che si tratti di:

  • società di persone e ditte individuali
  • società di capitali (srl, spa, sapa)

 

SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, indipendentemente dalla corposità dei libri da stampare, sono soggette al versamento di un’imposta fissa a titolo di tassa sulle concessioni governative, pari a 309,87 euro (per società con capitale non superiore a 516.456,89 euro) e pari a 516,46 euro per le altre società con capitale superiore alla soglia indicata (tassa da versare entro il 16 marzo di ogni anno, a mezzo F24, codice tributo 7085).

Tale versamento garantisce per le società di capitali una minore imposizione in termini di imposta di bollo sulle pagine utilizzate per la stampa del libro giornale e del libro inventari. Infatti, la normativa prevede l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro ogni 100 pagine o frazioni di 100 utilizzate.

 

SOCIETÀ DI PERSONE e PERSONE FISICHE

Le società di persone e le ditte individuali, invece, non sono tenute al versamento annuale della tassa di concessione governativa in misura fissa, ma hanno l’obbligo di raddoppiare le marche da bollo (32 euro ogni 100 pagine o frazione).

Dal momento che i registri IVA non sono soggetti, la bollatura riguarda unicamente:

  • libro giornale (solo per i soggetti in contabilità ordinaria)
  • libro inventari

 

Per tutti vale il medesimo criterio in merito all’apposizione: l’imposta di bollo dovrà essere assolta prima di porre in uso il registro (quindi le marche da bollo dovranno essere applicate ed annullate prima di utilizzare la prima pagina di ciascun blocco di 100 pagine).

In alternativa, il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta di bollo potrà essere assolto mediante versamento con modello F23 (codice tributo 458T).

 

Le sanzioni da applicare sono previste dall’art. 9 D.Lgs. nr. 471/97 e comprese tra 1.000 euro ed 8.000 euro.

 

Inoltre, sempre entro il 30 dicembre, se la contabilità è tenuta con strumenti meccanografici, si procederà alla stampa del libro cespiti (o beni ammortizzabili).

Anche in questo caso le pagine dovranno essere numerate progressivamente e nulla sarà dovuto quanto all’imposta di bollo.

Diversamente dai precedenti, il libro cespiti deve essere “aggiornato” entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre).

 

Pertanto, il cartaceo del registro meccanografico potrà essere stampato entro il 30 dicembre e nel periodo compreso tra i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e di stampa (30 settembre – 30 dicembre) il contribuente risulterà in regola se, in caso di verifica, sarà in grado di dimostrare che i dati contabili erano comunque aggiornati e stampabili immediatamente, a semplice richiesta dell’organo verificatore.

 

Va chiarito che la tenuta del libro cespiti si può evitare qualora si proceda ad annotare le relative scritture sul libro inventari (in contabilità ordinaria) o sul registro Iva Acquisti (in contabilità semplificata).

 

In definitiva, si ricorda che tutti i libri contabili sono soggetti ad un periodo di conservazione minimo di 10 anni (tenuti ordinatamente, senza cancellazioni o abrasioni).

Tuttavia, in caso di correzioni è opportuno osservare le regole generali: il dato errato può essere cancellato ma comunque deve risultare leggibile, e in prossimità si procederà all’inserimento del dato corretto.

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