Al momento stai visualizzando Rottamazione cartelle esattoriali: flop annunciato!

Rottamazione cartelle esattoriali: flop annunciato!

La rottamazione delle cartelle di pagamento è un’iniziativa decente nel fine ma incapace negli effetti!

 

La definizione agevolata dei ruoli (meglio nota, rottamazione delle cartelle esattoriali) è stata introdotta dal co. 10 art. 6 D.L. nr. 193/2016, convertito in Legge nr . 225/2016.

L’intento della previsione normativa è quello di incassare quanto più arretrato possibile giacente presso l’attuale agente per la riscossione (ossia, Equitalia).

 

Come già criticato all’indomani (2 giorni dopo!) della pubblicazione del D.L. nr. 193/2016 (articolo: rottamazione cartelle non per tutti), l’impostazione normativa evidenzia delle lacune per cui non prometteva quell’ampio utilizzo da parte dei debitori di Equitalia.

 

Perciò, fui tra i primi a sospettare che lo strumento avrebbe poi raccolto uno scarso appeal a causa, sostanzialmente, dal termine ravvicinato entro cui il debitore si obbliga ad onorare il debito defalcato.

 

Semplificando, l’esposizione in Equitalia si forma per diverse ragioni tra cui:

  • omessi versamenti di tributi derivanti da autoliquidazione dei tributi;
  • contributi previdenziali (Inps e casse prefessionali);
  • accertamenti fiscali definitivi ovvero in fase di contenzioso tributario;
  • sanzioni al codice della strada;
  • oneri e tributi dovuti ad altri enti che hanno affidato la riscossione ad Equitalia.

 

Dunque, in Equitalia arrivano i crediti della Pubblica Amministrazione e di enti vari per i quali il debitore non ha pagato a prescindere se per volontà (es.: rifiuto a pagare del nullatenente), o se per necessità (es.: indisponibilità finanziarie o contenzioso fiscale).

 

E a coloro che sostengono che la rottamazione delle cartelle sia l’odioso e ricorrente “condono fiscale” sfugge un particolare non di poco conto.

L’art. 6 D.L. nr. 193/2016 falcida solo le sanzioni e gli interessi di mora: i tributi sono dovuti per intero!

Allora, in un lungo periodo di crisi economica, l’opportunità di pagare le tasse non deve essere fraintesa quale aiuto agli evasori: in Equitalia si trova l’evasione emersa (appunto!), non già quella occultata e latitante. D’altronde, se così non fosse, non si parlerebbe di evasione.

C’è da osservare anche un altro aspetto.

Come dice il detto popolare:”I potenti sono tre: il re, il papa ed il nullatenente!“.

Ora, lasciando in pace i primi, il nullatenente riesce a vivere serenamente poiché non ha nulla da perdere: non ha immobili intestati, non ha risparmi, non ha imprese e quote societarie. Non ha nemmeno la consapevolezza che, salvo prescrizione, i debiti sono come l’ombra e seguono il debitore vita natural durante (art. 2740 cpd. civ. “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”). Ma poco importa, soprattutto se i debiti sono stratosferici.

Perciò, gli resta solo da vivere sereno. E scusate se poco!

 

Qualche giorno fa, Equitalia ha reso noti i dati delle adesioni volontarie alla definizone agevolata dei ruoli (come detto, rottamazione dei ruoli):

  • 600.000 istanze (ossia, debitori)
  • 8,3 miliardi di euro di crediti definiti

Numeri sicuramente importanti, ma quanto?

 

Personalmente, ho sempre diffidato dai numeri assoluti: possono spaventare se non paragonati. Quindi, meglio i termini relativi come le percentuali.

E questo è il caso. Infatti, la stessa Equitalia chiarisce la seguente situazione dei crediti in carico:

  • 21 milioni di debitori
  • 817 miliardi di euro di crediti da incassare

 

Allora, vediamo in percentuale i risultati della rottamazione delle cartelle in termini di efficacia (ossia, in percenutale):

  • 2,85% dei debitori
  • 1,04% dei crediti da incassare

Statisticamente, insignificanti!

 

Scorrendo i numeri (tratti da ItaliaOggi.it), si legge ancora che:

  • il 43% (351 miliardi di euro) sono incagliati, ossia difficilmente recuperabili
  • il 53% (11 milioni di contribuenti) delle posizoni riguarda debiti inferiori ai 1.000 euro
  • il 74% (15 milioni di contribuenti) delle posizioni riguarda debiti inferiori ai 5.000 euro
  • 147,4 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti
  • 85 miliardi di euro sono dovute da persone decedute e da imprese cessate
  • 95 miliardi di euro da nullatenenti

 

Numeri impressionanti che significano che:

  1. quasi metà dei crediti Equitalia sono, con ogni probabilità, persi;
  2. la rottamazione è stata utilizzata da meno il 6% dei debitori per i quali, invece, può essere un’opportunità reale;
  3. vale la Legge di Pareto 80/20: 6 milioni di debitori hanno debiti iscritti a ruolo per 740 miliardi di euro.

 

Dunque, è evidente che l’agevolazione sia stata snobbata anche da chi ha debiti di piccolo taglio che, invece, possono essere effettivamente agevolati entro l’esiguo tempo concesso dalla norma.

Tuttavia, è anche probabile che i debitori non siano al corrente (o ignari) della pendenze in Equitalia.

 

In sostanza, un intervento normativo, che doveva assiucrare un imponente gettito nelle casse dello Stato e doveva ridurre il contenzioso tributario in cambio di uno sconto delle sanzioni ed interessi di mora (stimanto al massimo nel 50%), si è trasformato in vero flop.

 

E ciò a causa di un’osservazione elementare: quali sono le motivazioni per cui è stato previsto un termine di pagamento così breve (circa 18 mesi)?

In poche parole, soprattutto per quelli della Legge di Pareto, come si può pretendere il pagamento del debito iscritto a ruolo nel termine di 18 mesi se in tanti casi il contribuente non è in grado di rispettare neanche le lunghe dilazioni a 5 anni? Mistero!

 

Più di qualcuno ha pensato che si poteva onorare l’impegno con un finanziamento bancario o con la vendita di parte del patrimonio (immobili ed risparmi). Ma non ha fatto i conti con la crisi del sistema creditizio e del mercato immobiliare. Miraggi da oscar!

 

Altro aspetto sorprendente è, invece, il lungo periodo ammesso per le cartelle da rottamare: ossia, quelle notificate dal 2000 al 2016.

Come già commentato in un precedente articolo del 22/11/2016 (Rottamazione cartelle e prescrizione), i crediti iscritti a ruolo si prescrivono nel termine breve dei 5 anni quando non derivano di sentenza passata in giudicato (Cass. sen. 23397/16).

Pertanto, la cartella notificata da oltre 5 anni senza che, nel frattempo, sia intervenuto un qualunque atto interruttivo di prescrizione (es.: intimazione di pagamento), inibisce definitivamente la riscossione con conseguente cancellazione del debito.

 

E’ evidente allora che, la foga di rottamare le cartelle, induca il debitore a richiedere la definizione agevolata anche di quei debiti che sono, di fatto, inesigibili poiché colpiti da prescrizione.

Ma intanto, la norma tenta di incassare anche quei crediti non più rivendicabili!

 

 

Pur non ammettendo il flop, il legislatore ha ritenuto opportuno prorogare (D. L. nr. 36/2017) al 21 aprile 2017 il termine di adesione alla rottamazione.

Ma perché 21 giorni di proroga e non, ad esempio, 30 giorni?

 

Ma siamo convinti che in tale termine aumentino le adesioni in maniera esponenziale? Mistero!

 

E non manca la defaillance normativa: nel D.L. nr. 36/2017 il legislatore aveva dimenticato di concedere la stessa proroga ad Equitalia nella fase di comunicazione al contribuente delle rate da versare. Sicchè, è dovuto ricorrere ai riparti con la legge di conversione del D.L. nr. 8/2017 concedendo più tempo fino al 15 giugno.

 

Concludendo, la definzione agevolata dei ruoli (o rottamazione delle cartelle) è un’occasione finora gestita in modo pasticciato ma che può, visti i numeri sopra, rivelarsi di estrema efficacia a condizone che:

 

  1. si superi il populismo anti-condono fiscale poiché: sono falcidiate le sole sanzioni ed interessi di mora; ci sono crediti altrimenti non più incassabili; sono interessati 21 milioni di debitori;
  2. sia concesso un termine di pagamento tra i 36 mesi (per debiti sotto i 15 mila euro) ed i 60 mesi (per debiti superiori). Non è tempo per sperare in un finanziamento bancario o per vendere, per coloro che ne hanno, le seconde case;
  3. i debitori siano tempestivamente informati da Equitalia della loro posizione pendente (estratto di ruolo). Visti i numeri, è molto probabile che i piccoli debitori siano ignari del debito oppure non sanno ancora come fare;
  4. sia offerta ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale (commercialisti, caf, ecc.) il ruolo informativo e procedurale per la definizione agevolata. Oramai, la categoria è diventata il miglior partner di data-entry per la pubblica amministrazione.

 

E, come detto nei precedenti articoli, staremo a vedere!

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione