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Regime forfettario e vendita beni strumentali

Sono in regime forfettario (Legge nr. 194/2014) e nel corso del 2016 ho venduto parte dell’attrezzatura utilizzata per la mia attività. Tale vendita concorre a formare reddito imponibile per l’imposta sostitutiva 15%?

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 10 del 04/04/2016), nel nuovo regime dei forfettari sono irrilevanti tanto le plusavalenze quanto le minusvalenze. Esse sono generate dalla cessione di beni strumentali dell’impresa come differenza tra il prezzo di vendita ed il costo contabile dei beni ceduti.

 

L’irrilevenza fiscale deriva dalla considerazione che i contribuenti agevolati determinano il reddito imponibile (e previdenziale) in maniera, appunto, forfettaria applicando l’aliquota di redditività stabilita per tipologia di codice di attività economica (Ateco).

 

Si evince, quindi, che anche i costi connessi all’acquisto di beni strumentali non incidono in nessun modo sulla determinazione dell’imponibile fiscale. La loro cessione può generare una plus/minusvalenza rilevante solo nel regime ordinario di tassazione.

 

Ne segue, pertanto, che in costanza di regime forfettario, la cessione di beni strumentali è esclusa dalla determinazione della base imponibile fiscale e previdenziale derivata dalla compilazione del quadro RM del mod. UNICOPF.

 

Da ultimo, il costo residuo dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso nel regime agevolato è assunto a costo ammortizzabile solo a partire dall’esercizio di passaggio al regime ordinario. Lo stesso dicasi per i beni strumentali acquistati durante la permanenza nel regime forfettario (art. 1 co. 72 Legge nr. 190/14).

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione