La detrazione fiscale spetta al socio e al collaboratore familiare a condizione che l’impresa sia in contabilità semplificata
La detrazione fiscale per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pari a 1.104 euro, art. 13 comma 5 Tuir) spettano anche ai:
1. redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);
2. redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
3. altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
4. redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva;
5. redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna dei righi da RH1 a RH4;
6. redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.
Con riferimento alla detrazione di cui al punto 5), il socio (artigiano, commerciante, ecc..) di una società di persone in contabilità semplificata – quindi, sono escluse le partecipazioni in società di persone in contabilità ordinaria – può beneficiare della detrazione Irpef (prevista per il lavoro dipendente, il reddito da pensione, per le imprese individuali) a condizione che abbia fleggato la casella di cui alla colonna 7 del quadro RH.
Nel silenzio normativo, la stessa detrazione fiscale spetta anche al collaboratore familiare per l’attribuzione della quota di reddito d’impresa in virtù dell’atto (notarile) di impresa familiare di cui all’art. 230 cod. civ. A condizione, però, che sia applicato il regime fiscale semplificato valido per le imprese minori di cui all’art. 66 Tuir.
Tale casella 7 deve essere contrassegnata se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR il quale dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, art. 53 (redditi da lavoro autonomo), 66 (redditi di imprese minori) e 67 (redditi diversi), comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione d’imposta lorda di 1.104 euro.
Concludendo, la detrazione fiscale di 1.104 euro spetta alle imprese individuali, dai soci di società di persone e dai collaboratori di imprese familiari a condizione che siano in regime fiscale semplificato.
Ne sono escluse, pertanto, le società di capitali (SRL, Spa e Sapa) nonché le imprese individuali, le società di persone e le imprese familiari ex art 230 in contabilità ordinaria.