Nel 2015 ero in regime forfettario, mentre nel 2016 sono transitato nel regime ordinario (contabilità semplificata) poiché fuoriuscito per superamento del limite dei compensi di 15.000 euro.
Nel corso del 2016 non ho superato il nuovo limite dei 30.000 euro di compensi, per cui mi chiedo se nel 2017 posso transitare di nuovo nel regime forfettario oppure devo attendere un triennio?
Il nuovo regime forfettario (introdotto dad artt. 54-89 della Legge nr. 190/2014) prevede sia requisti di esclusione sia requisiti di decadenza dal regime agevolato.
Inoltre, dal 2015 il nuovo regime forfettario è inteso quale regime fiscale naturale per tutti i soggetti che ne hanno i requisiti di accesso.
Ciò significa che, in presenza di tutti i presupposti, tale regime fiscale è automaticamente applicabile salvo opzione per il regime ordinario (semplificato o ordinario senso stretto).
Tale opzione resta valida per un triennio e si rinnova automaticamente di anno in anno.
Riguardo ai requisiti di accesso, l’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo è escluso dall’accesso al regime forfettario in caso di:
- compensi dell’anno precedente superiori ai nuovi limiti (dai 25.000 euro ai 50.000 euro in base al codice attività Ateco);
- spese per lavoratori dipendenti, co.co.pro, associati in partecipazione o familiari superiore ai 5.000 euro annui lordi;
- valore (storico) dei beni strumentali superiore ai 20.000 euro;
- partecipazioni in società o associazioni professionali;
- soggetti non residenti in Italia;
- attività in regime speciale Iva o in altro regime di determinazione forfettaria del reddito;
- attività di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; - redditi di lavoro dipendente / pensione superiori a 30.000 euro percepiti nell’anno precedente.
In assenza di tali ipotesi di esclusione, il contribuente accede automaticamente al regime forfettario in quanto regime naturale.
Tuttavia, è bene verificare se il contribuente proviene da un regime altrettanto naturale: invece, in caso di esercizio dell’opzione per altro regime contabile (es. semplificato), esso è vincolante per un triennio e, pertanto, pur avendone i requisti non può passare al regime forfettario.
Infine, considerato che si tratta di una prosecuzione di attività professionale precedentemente svolta, trova applicazione l’imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 15%.