Marca da bollo 2 euro: come usarla

L’imposta di bollo si applica sulle fatture su cui non si applica l’IVA in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo (art. 6 dell’allegato B del DPR nr. 633/72). La marca da bollo è di importo pari a 2 euro e va assolta qualora l’importo della fattura sia superiore ad euro 77,47.

 

Nel suo utilizzo è fondamentale che la marca da bollo abbia la stessa data della fattura, al massimo data antecedente la medesima, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 25 D.P.R. nr. 642/72. Nel caso di omessa marca da bollo o nel caso di apposizione di una marca da bollo con una data posteriore a quella prevista, il legislatore ha previsto una sanzione per un importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare.

 

Sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva in origine, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, D.P.R. nr. 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva (ex artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. nr. 633/72);
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), (D.P.R. 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, D.P.R. nr.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 D.P.R. nr. 633/72), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • le fatture emesse ai sensi dell’art.10 D.P.R. nr. 633/72 ossia operazioni esenti IVA;
  • le fatture emesse ai sensi dell’art.15 D.P.R. nr. 633/72, ossia operazioni escluse IVA.

 

Il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamentiriguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
  • sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge (Circolare nr. 37/E/2006);
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B – D.P.R. nr. 642/1972).

 

Tuttavia con riferimento alle ultime ed in merito ai soggetti che operano in regime forfettario, poichè per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni sono considerati cessioni interne, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare nr. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraUE, se la cessione è eseguita veso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse charge e l’imposta di bollo non è da applicarsi.

 

In caso di fattura cartacea, se assolta con contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) deve essere applicata sulla copia originale della fattura che verrà consegnata successivamente al cliente. Ogni contrassegno telematico è dotato di un codice identificativo e sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale. ID……..”

 

In alternativa al contrassegno telematico, è consentito ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). in tal caso si dice che l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, e di regola sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Il versamento in modalità virtuale è utilizzato nel caso di fatture elettroniche, per le quali entro il 30 aprile dell’anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) occorre eseguire il versamento cumulativo delle fatture elettroniche emesse nel periodo d’imposta di riferimento.
Per tutte le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo, si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se tale importo è superiore a 77,47 euro la marca da bollo va applicata. (Risoluzione 98/E/01 dell’Agenzia delle Entrate).

L’obbligo di apporre la marca di bollo sui documenti contabili è a carico del soggetto che produce le fatture e le ricevute, e che per norma deve successivamente consegnare o spedire al cliente. Tuttavia, emmettere un documento fiscale non comporta l’obbligo al relativo pagamento dell’onere, che invece, è a carico del consumatore finale per lo stesso principio che si applica ai fini IVA. Tale concetto è chiarito dall’art. 1199 cod. civ. in cui si afferma che “il creditore, che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza e farne annotazione sul titolo se questi non è restituito al debitore“.

Nonostante il costo della marca da bollo spetti al debitore, è prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti. Questa viene meno in parte, nel caso in cui il cliente dovesse ricevere la fattura senza l’applicazione della marca da bollo. In tal caso infatti il cliente deve considerarsi esente da ogni responsabilità qualora, entro 15 giorni, presenti la fattura all’Agenzia delle Entrate ed effettui il pagamento dell’imposta dovuta. In tal modo la responsabilità ricadrà solo su chi ha emesso la fattura.

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