Dichiarazione Redditi

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e professionisti

Imposta sostitutiva

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

L’imposta sostitutiva, per la quale è prevista l’aliquota del 20%, può essere applicata:

  • in luogo della tassazione progressiva per scaglioni
  • al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo; pertanto, poiché la determinazione del reddito è effettuata nei modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto

Le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva. In particolare, ai fini del calcolo delle suddette soglie:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali
  • nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

Le esclusioni dal regime di imposizione sostitutiva in commento, dispone, in particolare, che non possono applicare l’indicato regime:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; i contribuenti interessati rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge, tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfetario, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

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