I valori bollati: acquisto e gestione

Il professionista o l’impresa, durante l’esercizio della propria attività, si ritrova spesso a dover acquistare valori bollati (francobolli, marche da bollo, ecc.), e possono sorgere dubbi riguardo al trattamento contabile e fiscale legato all’acquisto nonché all’uso degli stessi.

Per effetto dell’alternatività tra IVA e imposta di bollo (art. 6 DPR nr. 633/72), la marca deve essere applicata su tutte quelle fatture (o ricevute) su cui non è assolta l’IVA di importo superiore a 77,47 euro.

L’obbligo di apposizione è a carico di chi forma il documento, ossia: impresa o professionista (AdE circ. 44/E/2008) sebbbene l’onere è a carico del cliente poiché “il creditore, che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza e farne annotazione sul titolo se questi non è restituito al debitore.” (art. 1199 cod. civ.).

Innanzitutto è opportuno chiarire che i valori bollati non sono considerati dei veri e propri beni e pertanto, non si procede alla registrazione in contabilità ordinaria del relativo costo. Infatti essi sono assimilati alla cassa e come tali vanno registrati.

Dunque, al momento dell’acquisto, contabilmente occorre registrate una doppia movimentazione monetaria, ossia una uscita di cassa/banca (a seconda de mezzo di pagamento) ed una corrispondente entrata di cassa (denaro e valori in cassa). In sostanza, l’articolo di partita doppia è il seguente:

                Valori bollati — a —- Cassa 100,00 €

Ai fini IVA, l’acquisto dei valori bollati non è soggetta in quanto è considerata un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. i) D.P.R. nr. 633/72.

Ai fini delle imposte sul reddito, occorre distinguere la natura dell’attività dell’utilizzatore:

a) impresa in regime di contabilità ordinaria: il costo per l’acquisto è interamente deducibile nel periodo in cui è utilizzato a nulla rilevando il momento dell’acquisto (principio di competenza). Si rileverà, pertanto, il costo “Bolli e francobolli” (voce B.14 di Conto economico) con riduzione del conto Valori bollati (voce C.IV.3 di Attivo circolante – Stato patrimoniale);

b) imprese in regime di contabilità semplificato: per esse, non essendo obbligatoria la prima nota contabile e dovendo registrare tutti gli acquisti, le spese ed altri consti nel registro delle fatture di acquisto, il costo è rilevato al momento della fattur. Per i valori bollari in “giacenza” al momento della chiusura del periodo d’imposta, sarà poi rilevato un risconto attivo. In questo modo, anche per le imprese minori è rispettato il principio di competenza;

c) professionisti: il costo è deducibile, invece, nel periodo d’imposta in cui è stato sostenuto (principio di cassa) e non in quello in cui il valore bollato è utilizzato.

È superfluo ricordare che, in ogni caso, il valore bollato deve essere comunque utilizzato per finalità inerenti l’attività esercitata (principio dell’inerenza).

 

Infine, nel caso in cui il costo della marca da bollo sia stato addebitato al cliente per rivalsa, esso non può costituire costo deducibile poiché effettivamente a carico del cliente (art. 15 DPR nr. 633/72). In tal caso, dunque, la gestione dei valori bollati esula dalla determinazione del reddito sebbene contabilmente rilevati.

Per i soggetti in contabilità semplificata, la rivalsa rende perciò indeducibile il relativo costo e come tale deve essere rilevato in sede di registrazione tra gli acquisti della relativa ricevuta.

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