I soggetti che adottano il regime (naturale) dei contribuenti forfettari (art. 1 co. 54-89 Legge nr. 190/2014) possono svolte operazioni con l’estero ma con le dovute accortezze. In particolare:
a) alla cessione di beni si applica l’art. 41 co. 2-bis D.L. nr. 331/93 secondo cui la cessione ad un soggetto passivo UE è equiparata ad una cessione nazionale seguendo, perciò, le stesse regole applicate alle cessioni interne (ossia, emissione della fattura/ricevuta senza applicazione dell’IVA).
Perciò, non giunge l’obbligo dell’invio del modello trimestrale INTRA cessioni di beni;
b) agli acquisti di beni si applica l’art. 38 co. 5 lett. c) D.L. nr. 331/93 per cui, nel limite dei 10.000 euro di acquisti all’anno, il cliente forfettario è equiparato al consumatore finale nazionale.
Il venditore comunitario emette, pertanto, fattura applicando l’IVA del suo Paese Ue. Anche in questo caso è previsto l’esonero del modello INTRA acquisti.
Per gli acquisti superiori ai 10.000 euro, si applicano le regole del reverse-charge per cui il contribuente forfettario deve: integrare la fattura di acquisto con l’IVA nazionale da versare entro il giorno 16 del mese successivo senza possibilità di detrazione, compilare il modello INTRA-acquisti;
c) alle prestazioni di servizi resi a soggetti Ue si applicano gli artt. 7-ter e seguenti del DPR nr. 633/72.
Pertanto, il forfettario emette comunque fattura senza esporre l’IVA ma facendo riferimento all’ar.t 7-ter e non all’ex art. co. 54-89 Legge nr. 190/2014.
Qualora si ponesse come committente, il contribuente forfettario è tenuto ad applicare le regole del reverse-charge, ossia: integrare con IVA nazionale la fattura ricevuta che deve essere però versata entro il giorno 16 del mese successivo non potendo operare la detrazione della stessa così come previsto dal regime agevolato applicato; presentare il modello INTRA-servizi.
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