Regime Forfetario: ecco i nuovi parametri per accedere
Tutti coloro che hanno applicato nel corso del 2018 il regime forfetario di cui ai Co. da 54 ad 89, Legge nr. 190/14, sono tenuti alla compilazione della Sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2019, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.
I contribuenti sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973; dovranno tuttavia fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 69 e 73, L. 190/2014.
Anche i soggetti in regime forfetario, come i contribuenti in regime di vantaggio devono comunicare i dati relativi all’attività:
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
Il contribuente, barrando le relative caselle di cui al rigo LM21 deve:
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in commento è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, il coefficiente specifico di redditività indicato nella tabella di cui all’allegato 4 della citata Legge nr. 190/14, diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel regime in esame i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività di impresa, sulla base del principio di cassa e quindi in considerazione del momento di effettiva percezione.
Nei successivi righi, da LM22 a LM27, formati da quattro colonne, devono essere indicati i dati ai fini della determinazione del reddito lordo da riportare nel successivo rigo LM34.
In particolare:
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco bisogna distinguere:
Nel rigo LM34 (reddito lordo), alla colonna 3, va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 a LM27, mentre nelle colonne 1 e 2 va esposto il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale.
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi
previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3; l’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 Tuir.
Nel rigo LM36 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM34 colonna 3, se positivo, e l’importo di rigo LM35, colonna 2.
Infine: nel rigo LM37 colonna 6 vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse, oltre che le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al Legge nr. 98/11, o quelle del vecchio regime dei “contribuenti minimi” di cui alla Legge nr. 244/07, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2018.
Le perdite maturate nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso del regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, Co. 68, Legge 190/14, possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza dell’importo del rigo LM36; nel rigo LM38 va indicato il reddito al netto delle perdite, pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’importo del rigo LM37 colonna 6; nel rigo LM39 va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15% dell’importo di rigo LM38, se positivo, ovvero pari al 5% nel caso sia stata barrata la casella del rigo LM21 colonna 3.
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