Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.
La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.
Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.
Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 “Familiari a carico”).
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).
Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.
In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 % devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società.
Questi sono specificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.
Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:
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