Un centro commerciale operante prevalentemente nel settore dell’abbigliamento e dei prodotti per la casa, ha comunicato la chiusura del punto vendita proponendo, per l’occasione, forti sconti.
Il centro commerciale è stato sanzionato per la mancata comunicazione preventiva prevista per le vendite straordinarie. E’ corretto?
Ai sensi dell’art. 15, D. Lgs. nr.114/98, per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
In particolare, le vendite di liquidazione, ai sensi del co. 2, ex art. 15, sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di monetizzare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
Peraltro, non rientra fra le casistiche espressamente previste dalla norma in discorso il cambio di immagine mediante l’inserimento di nuovi prodotti qualitativamente differenti.
L’unica tipologia, consentita senza alcuna comunicazione preventiva, di vendita a prezzi ridotti è quella promozionale (art. 3 co. 1 lett. e), f) D. Lgs. nr. 248/2006).
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