Agevolazioni lavoratori impatriati: da quanto tempo si deve risedere all’estero per beneficiare della riduzione Irpef?
Tutti coloro che hanno lavorato o studiato all’estero (con iscrizione Aire) dopo il rientro hanno il diritto a una particolare agevolazione fiscale: la base Irpef ridotta del 50%.
Beneficio valido per i 4 anni successivi all’anno in cui viene effettuato il trasferimento di residenza fiscale.
- Ma chi ha diritto all’agevolazione Irpef?
- Chi sono i lavoratori impatriati?
- Per quanto tempo la residenza deve essere stata all’estero prima di tornare in Italia?
La riposta cambia a seconda che si tratti di lavoratori in possesso di laurea o meno.
Lavoratori impatriati in possesso di laurea
Le agevolazioni fiscali lavoratori “impatriati” si applicano ai cittadini dell’Unione europea e ai cittadini di Stati extra Ue, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Sono necessari i seguenti requisiti:
- il possesso di un diploma di laurea (triennale o magistrale);
- l’aver svolto continuativamente attività di lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream della durata di almeno 2 anni accademici);
- è sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi, non necessariamente nei due anni immediatamente antecedenti il suo rientro;
- la prestazione di attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia;
- non è necessario che l’attività lavorativa sia coerente con il titolo di studio posseduto;
- come si può notare, la legge non richiede un determinato periodo minimo di residenza all’estero ma solo un periodo minimo di lavoro/studio all’estero (24 mesi).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente risoluzione, per l’accesso al regime agevolativo, con la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato.
Sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, basta una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Il soggetto, per usufruire del beneficio fiscale, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in sui si rende applicabile l’agevolazione, non deve aver avuto né la dimora abituale né il centro principale dei propri affari e interessi nel territorio dello stato e non deve essere iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente.
Dunque se Tizio ha lavorato per due anni in Svizzera ma è rimasto residente in Italia, non può accedere alle agevolazioni lavoratori impatriati.
Lavoratori impatriati non laureati
Per i lavoratori impatriati non laureati, a differenza di quanto previsto per i lavoratori in possesso di laurea, ai fini dell’accesso al beneficio Ipref è richiesto un periodo minimo di residenza all’estero.
In particolare, sia i lavoratori autonomi che i lavoratori dipendenti non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e devono impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni.
Si ricorda che i requisiti previsti per le agevolazioni lavoratori impatriati non laureati sono i seguenti:
Se si tratta di lavoratori autonomi:
- non devono essere stati residenti in Italia d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni;
- devono prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Se si tratta di lavoratori dipendenti:
- non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni;
- il compito di prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
- devono svolgere attività lavorativa presso un’impresa italiana in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa devono rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Per ruoli direttivi, si intendono i dirigenti o i quadri o gli impiegati con funzioni direttive.