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Credito d’imposta formazione 4.0 modifiche alla disciplina

Credito d’imposta formazione 4.0

E’ stata prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese:

  • il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%);
  • per le grandi imprese rimane ferma la misura del 40% o per le medie imprese e viene ridotta al 30% . Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

La legge di bilancio 2018 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0:

  • big data e analisi dei dati,
  • cloud,
  • fog computing,
  • cyber security,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La legge di bilancio 2018 ha escluso in ogni caso dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.

Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico. I requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti.

Per queste ultime, le spese sostenute per l’apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d’imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali del codice di procedura civile.

Sono state emanate le disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

La legge di bilancio 2019 effettua alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

I criteri per la definizione di piccole, medie e grandi imprese. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

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