Bonus ristrutturazioni 2020: ecco in cosa consiste

COS’E’ IL BONUS RISTRUTTURAZIONI 2020?

Nel 2020 per chi rimette a nuovo il proprio immobile può essere un affare, visto che oltre al bonus ristrutturazioni c’è anche il bonus facciate. Se il primo dà l’opportunità di recuperare il 50% della spesa entro un tetto massimo, il secondo consente di avere una detrazione del 90% senza limiti di spesa.

Il bonus ristrutturazioni 2020 è la conferma di quello già in vigore dal 2012, che consente di beneficiare di una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per i lavori di rifacimento di un immobile realizzati entro il 31 dicembre 2020. L’agevolazione riguarda le opere di manutenzione ordinaria straordinaria a certe condizioni e prevede un tetto di spesa di 96mila euro. Significa che è possibile recuperare fino a 18.240 euro in 10 quote annue di pari importo.

QUALI LAVORI RIENTRANO ?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i lavori edilizi per i quali si ha diritto al bonus ristrutturazioni 2020.

Si ha diritto al bonus con i seguenti lavori:

  • di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di restauro e di risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia realizzati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (i condomini, per intenderci);
  • di ricostruzione o di ripristino degli immobili danneggiati da un evento calamitoso;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • di bonifica dell’amianto;
  • di prevenzione contro il rischio di atti illeciti (ad esempio le grate sulle finestre per evitare le incursioni dei ladri);
  • di cablatura dell’edificio;
  • di riqualificazione

CHI NE HA DIRITTO?

Hanno la possibilità di chiedere il bonus ristrutturazioni 2020 e, quindi, di usufruire della detrazione del 50%:

  • il proprietario o nudo proprietario dell’immobile;
  • l’usufruttuario;
  • l’affittuario;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative e di società semplici;
  • gli imprenditori individuali, purché l’immobile da ristrutturare non sia ad uso strumentale;
  • chi esegue in proprio il lavoro di ristrutturazione (la detrazione è valida per le spese di acquisto dei materiali);
  • i condomini, in base alla rispettiva quota millesimale di proprietà.

COME BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE?

Per usufruire del bonus ristrutturazioni 2020 bisogna prima di tutto indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile dove sono stati effettuati i lavori.

Dopodiché, e per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorre conservare questi documenti:

  • la domanda di accatastamento;
  • le ricevute di pagamento dell’Imu;
  • nel caso dei condomini, la delibera dell’assemblea che autorizza i lavori sulle parti comuni dell’edificio e la tabella di ripartizione delle spese;
  • la dichiarazione di consenso ai lavori;
  • le autorizzazioni all’esecuzione delle opere.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, indicando:

  • come causale del versamento, questa dicitura: «Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986»;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o partita Iva del destinatario del bonifico.

Se i lavori interessano le parti comuni di un condominio, bisogna indicare il codice fiscale del condominio oltre a quello dell’amministratore o del singolo vicino che effettua il versamento.

Infine, nel caso in cui ci siano degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche (ad esempio, l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici), serve la comunicazione all’Enea contenente le spese di ristrutturazione. La comunicazione va inviata telematicamente sul sito dell’Enea (dove vengono fornite delle istruzioni in merito) entro 90 giorni dalla data di collaudo o di fine dei lavori.

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