Assegno Nucleo Familiare (ANF)

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno in base alle variazioni Istat

 

In particolare, l’assegno per il nucleo familiare spetta ai:

  • lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
  • pensionati come dipendenti
  • disoccupati
  • lavoratori in mobilità
  • cassintegrati
  • soci di cooperative, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e presentino redditi inferiori a quelli determinati a tale fine annualmente

 

Perciò, l’assegno nucleo familiare NON SPETTA a:

  • artigiani e commercianti (e relativi pensionati)
  • inoccupati
  • professionisti

 

Il NUCLEO FAMILIARE è composto da:

  • il richiedente lavoratore dipendente o il titolare della pensione
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie)
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi“, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione
  • dal solo titolare pensione di superstite a condizione che sia inabile o orfano
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Sono ESCLUSI dal nucleo familiare:

  • coniuge legalmente ed effettivamente separato
  • coniuge che ha abbandonato la famiglia
  • figli affidati all’altro coniuge o ex-coniuge
  • familiari di cittadino straniero non residente in Italia
  • figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori e che non convivono con il richiedente
  • figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima
  • figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro
  • figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente (anche se minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati
  • genitori e altri ascendenti

 

E’ necessaria l’AUTORIZZAZIONE quando

l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro nei casi in cui:

  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
    per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
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REDDITI ESCLUSI dal calcolo:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati
  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail
  • l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti
  • bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome
  • l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali
  • l’indennità per ciechi parziali
  • l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità
  • le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio
  • gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati
  • le pensioni di guerra
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
  • le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell’erogazione.

 

Valgono le seguenti condizioni:

  1. il reddito da lavoro dipendente deve essere almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare
  2. l’assegno è anticipato mensilmente dal datore di lavoro (che poi recupererà in sede di versamento contributivo)  tramite la busta-paga (o LUL)
  3. l’assegno può essere erogato direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla Gestione Separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali
  4. il diritto all’erogazione decorre dal 01 luglio dell’anno in corso e scade il 30 giugno dell’anno successivo
  5. nella domanda da consegnare al datore di lavoro (SR16_ANF_DIP) vanno indicati tutti i redditi (tassabili ai fini Irpef) percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare compresi quelli soggetti a tassazione separata (escluso Tfr) e imposta sostitutiva (es. soggetti in regime fiscale dei minimi o dei forfetari)
  6. il diritto all’assegno nucleo familiare è sempre esercitabile nel limite quinquennale di prescrizione. Perciò, gli ANF possono essere richiesti entro 5 anni dal diritto;
  7. le variazioni della situazione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi.

Tabella Assegni Nucleo Familiare 2017-2018

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Assegno Nucleo Familiare del COMUNE

Inoltre, per le famiglie con almeno 3 figli minori, è previsto l’assegno per nucleo familiare (composto anche da un solo genitore) concesso dal Comune di residenza (ma erogato dell’Inps) e con un indicatore ISEE non superiore a 8.555,99 euro riferito ad un nucleo familiare di 5 componenti (genitori + 3 figli minori).

Nel caso ci sia un solo genitore (e 3 figli minori), il valore ISEE deve essere riparametrato.

L’assegno è erogato direttamente dall’Inps con cadenza semestrale ( 15 luglio e 15 gennaio).

L’importo dell’assegno (ANF) è di 141,30 euro per 13 mesilità ed è cumulabile con ogni altro trattamento di famiglia.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

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