Adeguati assetti

L’IMPORTANZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI: PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI E TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI

La recente giurisprudenza della Cassazione penale ha posto l’accento sull’importanza cruciale dell’adozione di adeguati assetti organizzativi nelle società, quale strumento fondamentale per prevenire la commissione di reati societari e tutelare gli amministratori da possibili profili di responsabilità penale.

L’adozione di modelli organizzativi adeguati rappresenta non solo un obbligo normativo ma anche una fondamentale tutela per gli amministratori. Come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l’ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati.

Gli assetti organizzativi devono:

1. Individuare le attività a rischio reato
2. Prevedere specifici protocolli per la formazione delle decisioni
3. Stabilire modalità di gestione delle risorse finanziarie
4. Implementare obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza
5. Introdurre un sistema disciplinare efficace

La prevenzione attraverso l’organizzazione assume particolare rilevanza alla luce della disciplina dell’art. 17 D.Lgs. 231/2001, che prevede l’esclusione delle sanzioni interdittive quando l’ente elimina le carenze organizzative mediante l’adozione di modelli idonei.
L’importanza di un sistema organizzativo adeguato emerge anche dalla disciplina della responsabilità degli amministratori di fatto. La Cassazione n. 11214/2025 ha evidenziato come la presenza di assetti organizzativi inadeguati possa facilitare l’esercizio di fatto dei poteri gestori da parte di soggetti privi di qualifica formale.

L’adozione di adeguati assetti organizzativi consente di:

Prevenire la commissione di reati societari
Garantire la trasparenza della gestione
Facilitare l’individuazione di responsabilità
Tutelare gli amministratori da profili di responsabilità penale
Assicurare un efficace sistema di controlli interni

La giurisprudenza più recente ha evidenziato come l’assenza di adeguati assetti organizzativi possa costituire un elemento sintomatico della volontà di utilizzare la società per finalità illecite. In particolare, la Cassazione n. 35226/2024 ha sottolineato come l’omessa predisposizione di un’organizzazione idonea possa integrare il reato di bancarotta documentale fraudolenta.

In conclusione, l’adozione di adeguati assetti organizzativi rappresenta oggi non solo un obbligo normativo ma una vera e propria necessità gestionale, funzionale sia alla prevenzione dei reati societari che alla tutela degli amministratori. La recente giurisprudenza della Cassazione conferma come un’organizzazione aziendale inadeguata possa costituire elemento sintomatico di responsabilità penale, rendendo imprescindibile per gli amministratori l’implementazione di efficaci modelli organizzativi e di controllo.

Passiamo a richiamare i recenti arresti giurisprudenziali. La Cassazione penale n. 7816/2025 affronta il tema della bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di falso in bilancio, delineando importanti principi in materia di responsabilità degli amministratori.

Elementi chiave della sentenza:

1. Condotta tipica: L’esposizione nel bilancio di dati non veritieri finalizzata a occultare perdite e consentire la prosecuzione dell’attività in assenza di ricapitalizzazione o liquidazione.
2. Evento del reato: Comprende sia la produzione che l’aggravamento del dissesto, considerando la naturale progressività dei fenomeni che determinano il dissesto d’impresa.
3. Nesso causale: La falsa comunicazione sociale che occulta una situazione patrimoniale compromessa si pone in relazione concausale con l’incremento delle passività.
4. Elemento soggettivo: Non è sufficiente la mera violazione di norme contabili o lo scopo di mantenere artificialmente in vita la società. È necessaria la prova della consapevolezza dell’agire abnorme attraverso artifici contabili.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato i contorni della responsabilità penale degli amministratori:

1. Amministratori di fatto
Secondo la Cassazione n. 33996/2024, la qualifica si desume da elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’inserimento organico con funzioni direttive nell’attività societaria.

2. Amministratori formali
Come stabilito dalla Cassazione n. 3872/2025, la responsabilità del prestanome non può essere esclusa sulla base della mera qualifica formale, dovendo essere valutato il concreto coinvolgimento nella gestione.

3. Doveri di controllo
La Cassazione n. 20725/2024 ha evidenziato che l’amministratore che non impedisce atti pregiudizievoli concorre per omissione nei delitti di bancarotta fraudolenta.

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